REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 1

La composizione e le competenze del Collegio dei docenti sono stabilite dall'art. 7 del d.lgs. n.297/94 e successive modifiche e integrazioni, dal DPR 275/99 e dalle disposizioni del CCNL, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 25 D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165.

 

Art. 2

Composizione

Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente in servizio nell'Istituto, sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratti a tempo determinato. Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in caso di suo impedimento, dal I Collaboratore oppure da un altro collaboratore delegato dal Dirigente Scolastico.

Alle riunioni del Collegio dei docenti è ammessa la sola componente docente, oltre al Dirigente Scolastico. Ciascun componente ha il diritto-dovere di partecipare a tutte le sedute del Collegio.

 

Art. 3

Competenze

Il Collegio dei docenti ha le attribuzioni e le competenze indicate dalla normativa di cui al precedente art. 1. In modo particolare spetta ad esso l’attuazione della funzione didattica ed educativo - formativa dell'Istituto, nell’ ambito della normativa vigente. Specificatamente, ai sensi della normativa citata, il Collegio dei docenti:

  1. delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto; in particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare; esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
  2. formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
  3. delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o più periodi;
  4. elabora ed approva la proposta del Piano dell'offerta formativa;
  5. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
  6. decide, sentito il parere del relativo Consiglio di classe, sulla possibilità di iscrizione di uno studente alla stessa classe per la seconda volta;
  7. delibera, sentiti i consigli di classe, l'adozione dei libri di testo e la scelta dei sussidi didattici, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di istituto;
  8. adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione in conformità dell'art. 276 e seguenti del T.U. o promuove e delibera iniziative di aggiornamento e formazione dei docenti dell'Istituto;
  9. delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento;
  10. individua, elegge e valuta i docenti per le funzioni strumentali al P.O.F.;
  11. elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto (in occasione del rinnovo dell'Organo collegiale);
  12. elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione;
  13. programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni BES;
  14. nel caso in cui la scuola accolga alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116 del T.U.;
  15. esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall' art. 106 del T.U. approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309;
  16. si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Art. 4

Programmazione delle attività

Il Collegio dei docenti, sulla base della proposta formulata dal Dirigente Scolastico, programma le attività relative alle proprie competenze, durante l'anno scolastico in corso, operando in forma coordinata con gli altri Organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, sulle medesime materie.

 Art. 5

Dipartimenti 

Il Collegio dei docenti si articola in 3 Dipartimenti, i quali agiscono come organi di gestione didattica. Ciascun Dipartimento è costituito dai docenti di discipline dell’area di istruzione generale e delle aree di indirizzo. Sono presieduti dal Dirigente o dal Coordinatore del dipartimento, individuato in Collegio e con la funzione di preparare i lavori del Consiglio e di elaborare proposte. Il Dipartimento:

  • elabora e programma l’attività di insegnamento in conformità al POF deliberato dal Collegio dei docenti, elabora adeguate metodologie; indica criteri e modalità di valutazione; progetta efficaci azioni di recupero dei debiti formativi e attività utili all’acquisizione delle competenze;
  • verifica in itinere e alla fine dell’anno scolastico l’attuazione delle attività programmate;
  • attua l’attività d’insegnamento con possibilità di erogare lezioni per gruppi di livello e di valutare le competenze degli allievi da parte di docenti del dipartimento anche se non docenti della classe;
  • propone l’acquisto di materiale inventariabile per la realizzazione delle attività pianificate;
  • cura lo sviluppo e la relativa documentazione di attività di formazione e ricerca;
  • elabora proposte di accordi/convenzioni con Enti e associazioni per la realizzazione delle attività programmate;
  • riferisce al Collegio sulle questioni di competenza.

 

Il Dipartimento è convocato dal Dirigente scolastico secondo le esigenze.

Le sedute sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti.

I componenti il Dipartimento decidono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Dirigente Scolastico, ove ne ravvisi l’opportunità, può invitare esperti esterni a partecipare alle riunioni dei singoli dipartimenti di materia su argomenti di specifica competenza.

Copia del verbale di ciascuna seduta del Dipartimento è trasmessa al Dirigente scolastico affinché sia depositata nell'apposito registro. Tale deposito ha carattere obbligatorio.

 

Art. 6

Commissioni e Gruppi di lavoro

Il Collegio dei docenti può istituire Commissioni per lo studio di particolari questioni,per compiere lavori preparatori ovvero per formulare proposte in ordine alle materie nelle quali ha specifica competenza. Le suddette Commissioni rientrano nell’area dell’organizzazione e i docenti che ne fanno parte sono annualmente nominati dal Dirigente Scolastico. Ciascuna Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un docente da lui delegato con funzione di coordinatore. La Commissione è convocata dal Dirigente Scolastico secondo le esigenze. Le sedute sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti. I componenti la Commissione decidono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di

parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei membri individuato dal coordinatore. Copia del verbale di ciascuna seduta della Commissione è trasmessa al Dirigente scolastico affinché sia depositata nell'apposito registro.

La Commissione riferisce agli organi deliberanti sulle questioni di competenza. L’organo competente, sentito il relatore, delibera in via definitiva sulla materia oggetto di studio o di preparazione ovvero sulla proposta della Commissione. Il Collegio dei docenti può altresì istituire, su proposta del Dirigente Scolastico, Gruppi di lavoro, sia a supporto del lavoro del Collegio sia per l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto.

I docenti che ne fanno parte sono annualmente nominati dal Dirigente Scolastico su designazione del Collegio, in seguito all’approvazione dei singoli progetti. Ciascun Gruppo di lavoro è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente da lui delegato con funzione di coordinatore.

 

Art. 7

Comitato di valutazione del Servizio

Il Comitato di valutazione, ai sensi del c.129, art.1 della L. 107/2015,  è formato, oltre che dal Dirigente Scolastico, nella qualità di Presidente, tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; a questi ultimi si aggiungono un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio di istituto, un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Il Comitato di valutazione esercita le competenze previste dalla norma succitata.

 

 

 

 

Art. 9

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) – Composizione e funzioni Il Comitato Tecnico Scientifico è formato:

  1. dal Dirigente Scolastico, che lo presiede;
  2. dal I collaboratore e dal referente della sede associata “Moscati”
  3. dai docenti coordinatori dei vari Settori: Meccanico-Elettrico-Elettronico, Socio-sanitario , Moda;
  4. da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica (membri

rappresentativi esterni) 

 

Il Dirigente Scolastico convoca, presiede e coordina le riunioni del Comitato, cura la stesura dell’odg, firma il verbale delle riunioni. In caso d’impedimento può delegare la funzione al collaboratore vicario oppure ad uno dei collaboratori di Presidenza.

Il Segretario è nominato tra i componenti dal Dirigente Scolastico nella sua prima riunione; cura la stesura del verbale, lo controfirma e lo trasmette al Dirigente Scolastico per il deposito nell’apposito registro.  Il CTS può operare per gruppi di lavoro in composizione ristretta sia per quanto attiene i membri interni che quelli esterni.

Il CTS:

  1. esercita una funzione consultiva e propositiva in merito all’attività svolta dall’Istituto per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità, in conformità a quanto previsto nel Piano dell’offerta formativa;
  2. ha compiti di analisi e verifica delle attività curriculari e dei progetti che l’Istituto intende attuare, nonché di proposta e di modifica in merito agli stessi.
  3. propone programmi di ricerca e sviluppo didattico - formativo in rapporto al sapere, al mondo del lavoro e all’impresa, sia per i docenti che per gli studenti dell’Istituto.
  4. esprime proposte e pareri su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Presidente e/o dai suoi componenti o dagli Organi Collegiali dell’Istituto.
  5. prima di ciascuna riunione del Collegio dei docenti, si riunisce per discutere e deliberare eventuali integrazioni all’odg del Collegio, predisposto dal Dirigente Scolastico, nonché per autorizzare la presentazione di eventuali mozioni deliberative pervenute in forma scritta da singoli docenti o da gruppi di docenti, (cfr. successivo art. 15); la valutazione della pertinenza, rispetto alle competenze proprie del Collegio, è rimessa al Dirigente Scolastico.

 

Art. 10

Convocazione

Il Collegio dei docenti viene convocato dal Dirigente Scolastico a mezzo circolare, con preavviso non inferiore a cinque giorni. Nel caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, la convocazione è fatta da chi legalmente lo sostituisce. All’inizio di ogni anno scolastico nel mese di settembre si stabilisce il piano annuale delle riunioni ordinarie del collegio sulla base del quantitativo orario ( fino ad un massimo di 40 ore annue) e delle attività collegiali previste dal CCNL scuola. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce in via ordinaria secondo il piano di lavoro proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio e, in ogni caso, almeno una volta per trimestre o quadrimestre.

 

 

Il Dirigente Scolastico ha, comunque, facoltà di convocare il Collegio in via straordinaria ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, con preavviso non inferiore a tre giorni. In casi di particolare gravità e/o urgenza, il Dirigente Scolastico ha facoltà di convocare il Collegio in via straordinaria anche a brevissima scadenza. Il Collegio dei docenti deve essere altresì convocato dal Dirigente Scolastico quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; in tal caso la convocazione deve avvenire entro cinque giorni dalla data di ricezione a protocollo della richiesta. Qualora la seduta venga sospesa, la trattazione dei rimanenti argomenti sarà contestualmente rinviata dal Dirigente Scolastico ad una seduta successiva.

L'avviso di convocazione del Collegio deve indicare l'O.d.G. formulato dal Dirigente Scolastico con gli argomenti da trattare nella seduta, la data, il luogo, l'ora di inizio e di fine seduta.

In caso di motivata necessità ed urgenza, il Dirigente Scolastico può inserire all' O.d.G. del Collegio, precedentemente convocato, ulteriori punti aggiuntivi, dandone comunicazione mediante apposita circolare, con un preavviso di almeno 24 ore.

L’O.d.G delle sedute straordinarie contiene esclusivamente i punti inclusi dal Dirigente Scolastico, ovvero dai docenti che hanno richiesto la convocazione, senza la possibilità di inserire altri punti, e può prescindere dalla fissazione di limiti orari e dall’approvazione del verbale della seduta precedente.

Il Dirigente Scolastico mette a disposizione dei docenti tutto il materiale informativo relativo agli argomenti all' O.d.G.

 

Art. 11

Attribuzioni del Collegio Docenti

Il Dirigente Scolastico convoca e presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento. In particolare:

  • formula l’ordine del giorno, esaminate anche le eventuali proposte dei membri del Collegio docenti e degli altri organi collegiali della scuola;
  • formula le proposte di delibera che sono oggetto di discussione del Collegio, in base all’ordine del giorno;
  • accerta il numero legale dei presenti;
  • apre la seduta;
  • attribuisce la facoltà di intervenire ad ogni docente che ne faccia richiesta;
  • guida e modera la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
  • illustra le proposte e precisa i termini delle questioni trattate;
  • designa i relatori degli argomenti posti all’O.d.G. qualora si renda necessario;
  • designa i docenti scrutatori;
  • stabilisce la sequenza delle votazioni e ne proclama l’esito;
  • esercita il diritto di voto in tutte le deliberazioni del Collegio docenti;
  • cura l'ordinato svolgersi dei lavori e il rispetto delle norme del presente Regolamento;
  • valuta la pertinenza delle mozioni e degli interventi proposti rispetto alle competenze
  • del Collegio in relazione all’O.d.G. e delibera in merito alla loro ammissibilità;  chiude la seduta del Collegio;
  • autentica con la propria firma i verbali delle sedute redatti dal segretario del Collegio docenti dopo l’avvenuta approvazione da parte dello stesso Collegio.

 

Art. 12

Segretario del Collegio. Processi verbali

Il Dirigente Scolastico attribuisce le funzioni di Segretario del Collegio ad uno dei docenti collaboratori. Il Segretario redige, su apposito registro, processo verbale di ciascuna seduta del Collegio, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso. Il verbale deve contenere il giorno e l'ora della convocazione, il numero dei presenti, il nome degli assenti, l'ordine del giorno, gli elementi principali della discussione, il risultato delle votazioni e il dispositivo delle deliberazioni. Il verbale deve riportare una sintesi del contenuto di ogni intervento a meno che l’intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifici brani del proprio discorso; in tal caso egli ne ha diritto e si procede a dettatura. All'inizio di ogni adunanza il Collegio procede alla approvazione del verbale della seduta precedente, previa sua pubblicazione all'albo dell'istituto almeno cinque giorni prima della data della seduta. Il verbale si intende per letto, a meno che anche un solo docente ne richieda la lettura in tutto o in parte.

I poteri del Collegio nell’approvazione del verbale si limitano ad accertare che quanto riportato in esso rispecchino fedelmente le discussioni e le votazioni avvenute. Eventuali osservazioni sul verbale devono essere avanzate , preferibilmente in forma scritta, in sede di approvazione dello stesso. In caso di richiesta di rettifica, la dichiarazione dovrà essere letta, approvata e quindi registrata nel verbale della seduta in corso. In nessun caso si possono apportare correzioni direttamente sul testo del verbale della seduta precedente.

Il Presidente pone quindi in votazione il testo integrale del verbale, comprensivo delle eventuali rettifiche. Votano coloro che hanno preso parte alla seduta verbalizzata. Il verbale della seduta precedente, dopo essere stato approvato, viene affisso all'albo dell'Istituto entro le successive 48 ore .

 

Art. 13 Sedute

La presenza dei componenti del Collegio dei docenti viene accertata mediante appello nominale. Accertata la presenza del numero legale ai fini della validità dell’adunanza (metà più uno dei componenti in carica), il Dirigente Scolastico dà inizio ai lavori. Concluse le formalità preliminari, il Presidente, dopo eventuali comunicazioni che ritiene utile fornire, avvia la discussione illustrando ciascun argomento e le relative proposte di delibera, secondo l'O.d.G. Prima che inizi il dibattito è consentito a ciascun componente il Collegio richiedere eventuali chiarimenti. In mancanza del numero legale, entro trenta minuti dall'ora fissata, la seduta è dichiarata non validamente costituita; viene, comunque, redatto verbale con l'indicazione dei nominativi dei docenti assenti.

Nel corso dei lavori ciascuno dei presenti può richiedere al Dirigente Scolastico di procedere alla verifica del numero legale. Qualora ne accerti la mancanza, il Dirigente Scolastico dichiara sciolta la seduta. Ciascun docente può lasciare la seduta anticipatamente solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e l’ora della sua uscita deve essere verbalizzata. Il Collegio è il luogo privilegiato del confronto democratico che si realizza attraverso la partecipazione e il proficuo contributo dei docenti. Tutti possono prendere la parola sugli argomenti posti all'O.d.G., dopo averne fatto richiesta al Presidente. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia ottenuto la parola dal Presidente.

Il Presidente regola la discussione consentendo a tutti gli iscritti a parlare di poter intervenire secondo l'ordine delle richieste avanzate e per non più di cinque minuti. E' consentita a ciascun docente la possibilità di replica, per non più di due minuti. Non sono ammessi dibattiti tra gruppi di persone o dialoghi; ogni intervento deve riguardare l'argomento in discussione e deve apportare pertinenti contributi al dibattito. Nessuno può interrompere chi parla tranne il Presidente, per un richiamo al regolamento del

Collegio. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i componenti che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.

 

Art. 14

Votazione

Il Collegio può deliberare solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola se non per dichiarazioni di voto. La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Dirigente Scolastico decida di procedere alla votazione per singole parti. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per alcun motivo. I docenti votano per alzata di mano oppure per appello nominale, qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga necessario.

Per il conteggio dei voti vengono incaricati docenti, uno per ciascun settore in cui viene divisa l'assemblea. Si prendono a scrutinio segreto le sole deliberazioni riguardanti questioni di persone. In tal caso, il Presidente designa tre docenti, di cui uno assume la funzione di presidente e gli altri due di scrutatori. La votazione avviene mediante scheda da depositarsi all'interno di una apposita urna. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi dai presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.  Ai fini del computo della maggioranza non si considerano le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Presidente; nelle votazioni per scheda segreta, in caso di parità la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza relativa dei presenti.

Nel caso in cui il numero dei voti espressi risulti superiore a quello dei votanti, il Presidente dichiara nulla la votazione e ne dispone la immediata ripetizione. Terminata la votazione, il Presidente ne proclama l'esito. Di norma la deliberazione è immediatamente esecutiva dopo il voto di approvazione del Collegio docenti.

 

Art. 15

Mozioni

Le mozioni concernenti la sostanza degli argomenti iscritti nell’ordine del giorno (mozioni deliberative) devono essere presentate, dal singolo docente ovvero da più docenti, preventivamenteal CTS che ne autorizza la presentazione al Collegio dei Docenti per la relativa delibera, così come

disciplinato al precedente art. 9. Le mozioni di carattere procedurale (mozioni d'ordine) possono anche essere presentate all’inizio di ogni seduta. Tali mozioni possono essere presentate oralmente; in tal caso è opportuno che siano brevi e chiare, oppure per iscritto e non danno luogo a dibattito; è consentito solo a due componenti del Collegio prendere la parola, uno a favore e uno contro, con interventi di due minuti al massimo. Le mozioni d'ordine vengono poste ai voti immediatamente dopo la procedura sopra descritta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.16

Condotta durante le sedute

L'importanza e la delicatezza dei compiti del Collegio dei docenti richiedono che ciascuna riunione si svolga in un clima idoneo di ordine, partecipazione attiva e collaborazione. 

Durante la trattazione degli argomenti, i componenti il Collegio hanno il più ampio diritto di esprimere le proprie opinioni, considerazioni e rilievi, comunque entro i limiti del civile e democratico rispetto delle opinioni altrui.

Se un componente del Collegio lede i principi affermati nei precedenti commi, il Dirigente Scolastico è tenuto a richiamarlo.

 

Art. 17

Revoca di deliberazioni precedenti

Il Collegio può adottare deliberazioni che comportino modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, facendone espressa e chiara menzione nel provvedimento di revoca e/o di modificazione.

 

Art. 18

Conclusione delle sedute

Il Presidente dichiara chiusa la seduta del Collegio dei Docenti allorquando si è conclusa la trattazione di tutti gli argomenti all'O.d.G. Di norma non è consentito ad alcun componente il Collegio di lasciare l'assemblea, fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la seduta.

Il Dirigente Scolastico, al termine della seduta, procede al contrappello finale con apposizione delle firme di presenza dei partecipanti.

 

Articolo 19

Norme finali. Approvazione. Modifiche del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2016 ed ha validità fino a quando non sia espressamente modificato.

L’approvazione, così come eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento avvengono a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell’Istituto con valore di affissione all’albo pretorio. Il presente regolamento costituirà parte integrante del Regolamento di Istituto.